venerdì 21 marzo 2008

L'induzione del "mago" a rapporti sessuali è violenza sessuale


PENALE
L'induzione del "mago" a rapporti sessuali per allontanare gli spiriti maligni è violenza sessuale anche se sussiste un consenso della vittima

Corte di Cassazione, sezione 3 penale, sentenza 3 settembre 2007, n. 33761

L'induzione del "mago" a rapporti sessuali per allontanare gli spiriti maligni è violenza sessuale anche se sussiste il consenso della vittima: consenso viziato dalla condizione di inferiorità psichica della stessa, che non significa esistenza di una patologia mentale "essendo ben riferibile a fattori di natura diversa, anche ambientale, connotati da tale consistenza ed incisivita' da viziare il consenso all'atto sessuale della persona offesa (vedi Cass., Sez. 3, 20.10.1994, n. 10804, Masi ed altri). E' sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza atta altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, condizioni pure dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, esclusa ogni causa propriamente morbosa: situazioni psichiche siffatte devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la un valido consenso, si'
da impedirle di respingere".
Questo è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione in una recente sentenza, la n. 33761 del 3 settembre scorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, "L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorita' a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. Non e' necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente anche un'opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale (vedi Cass., Sez. 3 7.9.2005, n. 32971, Marino). L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficolta', viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualita' altrui (vedi Cass., Sez. 3 : 11.12.2003, n. 47453, Ungaro; 11.10.1999, n. 11541, Bombaci ed altri; 15.2.1997, n. 4114, Pennese). Sussiste, dunque, un consenso della vittima all'atto sessuale, ma esso e' viziato dalla condizione di inferiorita' e dalla
strumentalizzazione di detta condizione: e', pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali."
Il fatto: Una donna versando in grave stato di depressione ansiosa (curata con psicofarmaci che non avevano avuto tuttavia nessun effetto positivo) decide di recarsi nello studio di un "mago" convinta che la sua prostrazione psicologica fosse imputabile ad un sortilegio da attribuire alle sorelle ed alla madre. Il "mago" confermati dapprima i suoi timori, l'aveva poi indotta a compiere una pratica necessaria al fine di allontanare gli spiriti maligni, che non avrebbe costituito "tradimento" del marito, consistente in palpeggiamenti in tutto il corpo e baci anche sulla bocca. Dopo averle imposto poi di toccargli gli organi genitali, poneva, infine, una penetrazione completa nonostante la donna piangesse manifestando il suo diniego.

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