mercoledì 25 luglio 2007

La tutela della persona nella magia commerciale e nei movimenti magico-spirituali

CONVEGNO: MOVIMENTI MAGICO-SPIRITUALI E SOCIETA’

LA TUTELA DELLA PERSONA NELLA MAGIA COMMERCIALE E NEI MOVIMENTI MAGICO-SPIRITUALI

Aspetti processuali penali – fonti normative e rimedi giuridici

Avv. Teresa Dennetta- Foro di Gorizia

1. L’art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S., cita: “è vietato il mestiere di ciarlatano”.2. L’art. 231 del relativo regolamento per l’esecuzione specifica: “sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare o altrimenti l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano il pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.”3. Il d.L. n°480 del 13/074/1994 ha aggravato le sanzioni previste “pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” all’art. 3.4. La circolare del Ministero dell’Interno n°559/lec/200, 112-bis del 03/10/1994 ha invitato Prefetti, Commissari del Governo, Questori ad applicare sanzioni previste “per le inflazioni alle seguenti disposizioni del T.U.L.P.S. tra cui la violazione del divieto d’esercizio del mestiere di ciarlatano e ad ordinare la cessazione dell’attivitrà”.5. La norma in questione è stata ribadita della Sentenza n°5582 della Corte di Cassazione “l’attività di mago, giuridicamente, s’inquadra nel mestiere di ciarlatano espressamente vietato dall’art.121, ultimo comma T.U.L.P.S.” Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza. Queste leggi e/o disposizioni del nostro paese non vengono fatte rispettare!! Dall’ottobre 1994 le segnalazioni ricevute da persone raggirate sono 5.400; contatti o segnalazioni pervenuti al sito antiplagio 20.000; maghi “censiti” dall’associazione e reclamizzati circa 6.000 di cui 2.000 su Internet; maghi in Italia “censiti” 14.000; quindi in totale circa 20.000. Gli illeciti più frequenti sono l’evasione fiscale, la circonvenzione di incapace, la truffa aggravata, l’esercizio abusivo della professione medica, l’abuso della credulità popolare, il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui, lo stato d’incapacità procurato mediante violenza, violenza nella privacy, pubblicità ingannevole.Esborso singolo più consistente un miliardo di Lire in provincia di Torino.L’evasione fiscale degli operai dell’occulto, dal 1990 al 1999, è di circa 25 miliardi di Lire, autorità informate oltre 6.000. Indagini e procedimenti penali circa 3.500, comprese chiusure di studi di maghi ed oltre 100 sentenze dell’anti Trust per pubblicità ingannevole, indagini in corso al 2002 circa 1.000, oggi in costante aumento.La truffa appare uno dei reati più affascinanti del codice penale, in quanto molto spesso si presente come uno scontro tra intelligenze, una sorta di contesa psicologica che la gente ingaggia nei confronti della vittima, senza fare ricorso alcuno alla violenza o a profili di aggressività.Ciò spiega perché la truffa sia fonte di minore allarme sociale rispetto ad altre forme di aggressione del patrimonio e perché, alle volte, susciti l’ammirazione del pubblico di fronte alle sue manifestazioni più geniali. Il minore allarme sociale della truffa è dovuto proprio al fatto che si tratta di un reato che necessita della cooperazione della vittima e che, quindi, non può essere commesso nei confronti di chiunque, ma prevalentemente a danno di soggetti meno vigili ed accorti.Infine la Corte di Cassazione, in varie sentenze, ha precisato, che “fare l’oroscopo o leggere la mano può essere utile alla collettività”. Questa sentenza della III^ sez. penale della Corte di Cassazione di Roma, spiega che fare oroscopi e vendere amuleti non è un’attività illecita, basta che i maghi paghino l’importo sul reddito come qualunque operatore di prestazioni sociali. La Cassazione nel sottolineare che fare gli oroscopi o cose affini non è reato li accomuna ad ogni altra professione, prevedendo che nell’esercizio del loro lavoro debbano pagare le tasse. Spiega l’Alta Corte che il loro reddito non costituisce, di per sé, reddito derivante da illecita attività e che l’attività chiromantica risponde a criteri o principi di una disciplina parapscicologica soggetta, nella storia, ad approfonditi studi, il cui diligente e prudente esercizio in alcuni settori dell’antropologia culturale, può ancora costituire oggetto di dibattito scientifico.Appare allora necessario, sotto il profilo dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, chiarire quando il mago compie un reato.6. Lo svolgimento dell’attività di astrologo, o grafologo o chiromante, o veggente o occultista, non è di per sé vietato. Tale svolgimento diventa proibito, e quindi il relativo contratto diviene nullo per illecità della causa, se contrario a norme imperative all’ordine pubblico e al buon costume o addirittura quando sia sanzionato da norme penali. Ciò premesso va precisato che seppur le predette attività non siano vietate, coloro che le svolgono integrano, nella maggior parte dei casi, gli estremi del reato di cui all’art. 661 del codice penale “abuso della credulità popolare arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a Lire 2.000.000”, illecito di ciarlanteria ora depenalizzato ex art. 33 L. 689 del 1981 con riferimento all’art. 121 T.U.L.P.S. Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza., ed è il caso di maghi che pubblicizzano o magnificano le proprie capacità attraverso le inserzioni pubblicitarie. In tal senso merita segnalare decine e decine di pubblicità ingannevoli sospese dalla I.A.P. e dall’anti Trust, perché contrarie alle norme che disciplinano la pubblicità. Coloro che si professano guaritori integrano il reato di cui all’art. 348 del codice penale:abusivo esercizio di una professione.
1) Il reato di truffa, che spesso ricorre e di cui mi occuperò con questo mio intervento in modo diffuso, è più difficile da dimostrare ed è procedibile solo a querela di parte.È disciplinato dall’art. 640 del codice penale che prevede una reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 51,00 a € € 1.032,00.
2)
La pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 309,00 a € 1.549,00:a) se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;b) se il fatto è commesso integrando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine delle autorità.
3)
È punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra a taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravata. La giurisprudenza esistente fino ad oggi è a favore dei maghi, molto spesso assolti, ad eccezione di quelli che si fregiano dal titolo di dottore o, eventualmente, per quelli che hanno commesso il reato di truffa, magari affiancato con il reato di abuso sessuale ed altro.Appare allora di fondamentale importanza considerare la struttura del reato di truffa e i quattro elementi costitutivi: gli artifici o raggiri, l’errore altrui, l’ingiusto profitto l’altrui danno. È chiaro che la mancanza dei primi elementi, gli artifici o raggiri, determini la non rilevanza penale del fatto con conseguente assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. L’assenza, invece, del profitto o del danno causa solo configurabilità dell’ipotesi tentata. Un accertamento dell’esistenza di questi elementi, va effettuato con criteri analitici diversi, volta per volta ritenuti più idonei a verificare se ad esempio quella determinata azione può costituire raggiro oppure se vi sia stato danno alla parte lesa.Gli artifici e raggiri sono individuabili nella condotta di chi mostra come esistenti delle qualità e quelle condizioni che l’ingannato richiede per concludere l’affare e sulle quali fa affidamento.Negli artifici l’operato si manifesta con azioni positive materiali che modificano il mondo esterno; nei raggiri l’operato si manifesta con le parole “Cortese – la struttura della truffa, Napoli 1968, Novene pag. 85”.Il raggiro viene definito come ogni affermazione mendace idonea a sorprendere l’altrui buona fede; qualsiasi espediente è capace di determinare in altri una falsa rappresentazione della realtà oppure ogni simulazione del vero. La particolare condizione di un soggetto, quale determinata dalla sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude affatto la configurabilità del reato di truffa, anzi, ne rende più agevole l’esecuzione ed è inoltre stato evidenziato che è emerso in alcune fattispecie che alle parti offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici o del loro disagio esistenziale, ovvero un miglioramento della mente con un’attività di stimolazione del cervello. Il tutto attraverso una “terapia” e con l’adesione di un credo religioso per come fu da tutti percepita l’offerta, terapia peraltro pagata, e situazioni in cui si profilano condotte costantemente fraudolente, con le conseguenti induzioni in errore di soggetti facilmente raggirabili, il danno economico degli stessi con relativo profitto ingiusto.Se da un lato la reiterazione nei confronti di soggetti particolarmente fragili, suggestionabili di comportamenti molesti finalizzato a coartare la loro libertà di autodeterminarsi in ordine ai propri interessi patrimoniali, preconizzando altresì mali futuri nella specie mali gravi ed incurabili, laddove non si fosse addivenuto all’esaudimento di pesanti richieste integra l’ipotesi del raggiro aggravato, dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario di cui all’art. 640, c. 2, punito con la pena di reclusione da 1 a 5 anni.D’altro canto, la Corte di Cassazione ritiene che ricorrono gli estremi delle minacce, quindi del reato di estorsione, laddove la gente prospetti il male come certo e dipendente dalla propria volontà in modo da costringere la vittima a scegliere tra il compimento della prestazione richiesta e la soggezione al danno minacciato.Veniamo ora alla tutela nei confronti dei movimenti magico-spirituali.Innanzitutto dobbiamo precisare che non tutte le azioni biasimevoli commessi da questi gruppi vengono sottoposti a giudizio.I giudizi richiedono il sussistere di diverse condizioni spesso difficili da ottenere:1 è necessario che la persona sia cosciente di aver subito un danno 2 è necessario che la vittima decida di sporgere denuncia( molto spesso si desidera solo voltare pagina o si ha paura di rappresaglie)3 è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge.Il fenomeno dei gruppi magico-religiosi presenta pericoli sia per il singolo che per la società:· Pericoli per l’individuo primo tra tutti la destabilizzazione mentale (destabilizzare qualcuno allo scopo di assoggettarlo all’influenza dell’altro con conseguenze importanti quali la depressione, comportamenti schizofrenici fino a pratiche che minano l’integrità fisica dei seguaci).· Pericoli per la comunità come presenza di messaggi antisociali con pratiche contrarie alla legge e alla morale, disturbo nell’economia con ricorso al lavoro nero ed evasione fiscale.Le norme vigenti in Italia, che permettono una tutela giuridica, sono previste dal nostro ordinamento e l’elencazione cui seguirà vuole evidenziare soltanto alcuni dei reati più commessi in questi gruppi e la cui punibilità è prevista dalle nostre leggi:- violenza carnale, anche a danno di minori (art. 519), corruzione di minorenni (art. 530);- abbandono di minore (art, 591);- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), inosservanza dell'obbligo dell’istruzione.- ingiurie (art. 594 c.p.), molestie (art. 660);- violenza privata (art. 610);- induzione alla prostituzione (artt. 533 e 534), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726);- circonvenzione d'Incapace (art. 643);- stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613);- trattamento Idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (art. 728);- spaccio e/o somministrazione di sostanze stupefacenti;- esercizio abusivo della professione medica (art. 348);- abuso della credulità popolare (art. 661);- truffa e/o truffa aggravata (art. 540);- usura (art. 644);- sequestro di persona (art. 605);- omissione di soccorso (art. 593);- istigazione o aiuto ai suicidio (art. 580);Ogni violazione dovrebbe portare allo scioglimento di quei movimenti il cui comportamento risulti contrario alla legge e alla morale o i cui scopi siano in conflitto con l'integrità dei territorio nazionale e con la Costituzione.Il problema non sta nel riformare un sistema quanto, piuttosto, nel farlo valere con la necessaria determinazione e una sempre maggiore sensibilizzazione.


Fonte - CESAP-Friuli

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