Vizio totale di mente. Art. 88 c.p. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.
L'infermità che dà luogo al vizio di mente può consistere in un'alterazione morbosa psichica o fisica, funzionale o organica, acuta o cronica, transitoria o permanente, continua o accessionale, congenita o acquisita.
Malattie mentali: la frenastenia, le psicosi distimiche, la schizofrenia, la paranoia, le demenze varie, le psicosi ossessive;
Malattie cerebrali: di natura neurologica, quali le meningiti, le encefaliti, la sifilide cerebrale, l'epilessia, i tumori, gli esiti di rammollimenti o emorragie, le atrofie cerebrali, le sclerosi cerebrali diffuse, le sequele di traumi cranici;
Malattie somatiche: di origine infettiva, tossica, metabolica, endocrina, ecc., quali stati febbrili acuti, il tifo, la polmonite, la pellagra, l'insufficienza epatica acuta, l'uremia, le intossicazioni acute da psicofarmaci e quelle croniche professionali da mercurio o tetracloroetile di piombo, il morbo di Basedow e le gestosi.
Poichè deve trattarsi di un'infermità sono escluse la semplice disarmonia affettiva, la bizzarria del carattere, la stravaganza della condotta, le anomalie caratteriali e comportamentali.
Nel malato di mente vengono meno le facoltà di comprendere il carattere proibito dell'azione e la capacità di agire in conformità. Si hanno deliri acuti febbrili che provocano lo sconvolgimento mentale assoluto; gli stati confusionali acuti o subacuti e gli obnubilamenti della coscienza causati da fatti tossici, da amenzie, da epilessia o da altre affezioni che sopprimono la facoltà di discernimento e di controllo delle proprie azioni.
Si compiono azioni irresponsabili quando la condotta è nettamente dominata da motivi irreali, deliri o allucinazioni, idee coatte, eccitazioni maniacali, raptus del depresso. Le reazioni esplosive o a corto circuito sfuggono completamente al controllo della volontà.
L'esistenza di un vizio di mente deve essere valutata in relazione al soggetto, cioè in base alla natura e al grado dell'alterazione psichica, e in relazione al fatto, accertando se vi è congruenza tra l'anomalia mentale, il comportamento e la specie di reato commesso (chi è affetto da delirio di gelosia non è portato a rubare).
Si ha il vizio permanente se dipende da un turbamento psichico protratto nel tempo in rapporto con la stabilità e la durevolezza dell'infermità che lo cagiona; si ha il vizio temporaneo se il disordine psichico è fugace, momentaneo, in questo caso, per escludere l'imputabilità, occorre stabilire se l'alterazione mentale era presente nel momento in cui il soggetto ha commesso il fatto.
Vizio parziale di mente. Art. 89 c.p. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.
Il codice penale basa la differenza tra vizio totale e vizio parziale di mente su un criterio quantitativo, con esplicito riferimento al grado di riduzione della capacità intellettivo-volitiva, da valutarsi con un giudizio di approssimazione, tuttavia non può trascurarsi il criterio qualitativo fondato sulla natura clinica dell'infermità.
Rientrano tra le infermità produttive di vizio parziale le forme meno gravi di oligofrenia, di demenza senile o di schizofrenia, le manifestazioni attenuate delle psicosi più note, il cosidetto carattere epilettico, le psicosi isteriche, la psicoastenia e le personalità psicopatiche accentuate.
Casi particolari.
Per i minori di 14 anni esiste una presunzione di assoluta incapacità di intendere e di volere (art. 97 c.p.).
Per i minori di 18 anni la capacità di intendere e di volere va dimostrata caso per caso (art. 98 c.p.).
Intossicazioni acute o croniche derivate da caso fortuito o da forza maggiore escludono l'imputabilità (art. 91 c.p.), ugualmente non è imputabile chi viene costretto da altri a commettere un reato (art. 86 c.p.).
Anche per il sordomuto deve essere provata caso per caso la sua capacità d'intendere e di volere (art. 96 c.p.).
Coseguenza giuridica.
Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale si applica la misura di sicurezza ricoverandolo in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222). Nel caso di vizio parziale si applica il cumulo della pena ridotta e della misura di sicurezza (art. 219), prima scontando la pena poi facendo luogo al ricovero in una casa di cura e di custodia.
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