martedì 8 aprile 2008

"Sette Sataniche" della Newton & Compton


Dalla stregoneria ai messaggi subliminali nella musica rock, dai misteri del mostro di firenze alle Bestie di Satana

Quando si parla di satanismo di solito lo si fa generando un notevole grado di confusione, perché si tende a enfatizzare gli aspetti più spettacolari, omettendo o minimizzando quelli più “privati”, che poi sono anche quelli più autentici. Secondo i resoconti della maggior parte dei mezzi d’informazione, quasi tutte le sette sarebbero “sataniche” e commetterebbero crimini orripilanti. La funzione principale di questo libro è quella di evitare le generalizzazioni e separare i fatti dalla mitologia. Esistono individui che violentano, torturano e uccidono “in nome del diavolo”, ma, spesso, si tratta di soggetti che utilizzano il satanismo come pretesto o come giustificazione per motivare delle azioni originate da una patologia mentale personale. L’indagine condotta dagli autori è strutturata sulla scorta delle richieste rivolte loro dai mass-media relativamente a scottanti tematiche di attualità quali il fenomeno delle sette sataniche dopo il recente caso delle “Bestie di Satana” o gli ulteriori sviluppi delle indagini sul Mostro di Firenze, che portano ad attribuire la responsabilità dei delitti delle coppie a un’ipotetica setta esoterico-massonica. Questo volume, unico nel suo genere, oltre a definire, delimitare e descrivere il fenomeno del satanismo in Italia e nel mondo, affronta argomenti quali il rock satanico e i “messaggi nascosti”, i processi di manipolazione mentale, la stregoneria, il fenomeno della possessione demoniaca, il “calendario satanico” e il dizionario dei termini più usati dagli adepti delle sette.

Vincenzo Maria Mastronardi, psichiatra, psicoterapeuta e criminologo, è titolare della cattedra di psicopatologia forense, direttore dell’Osservatorio dei comportamenti e della devianza, direttore del Master in Scienze criminologico-forensi presso la iª facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”. È docente di criminologia presso l’Università di Roma Tre e direttore dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psichiatrico-forensi (Italia-usa). Autore di circa 220 pubblicazioni in tema di criminologia, psicopatologia forense, psicoterapia e comunicazione, è direttore della collana di Psicologia dei comportamenti e della devianza della Armando Editore. È direttore responsabile della rivista Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense dell’Università di Roma “La Sapienza”. Con la Newton Compton ha pubblicato Terroristi, scritto con Silvia Leo e I serial killer, con Ruben De Luca.

Ruben De Luca, psicologo, criminologo, collabora con l’Osservatorio dei comportamenti e della devianza presso la ia facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Anatomia del serial killer e, con la Newton Compton, I serial killer, scritto con Vincenzo Maria Mastronardi. I suoi lavori spaziano dalle sette sataniche, al terrorismo, alla criminalità informatica.

Moreno Fiori, dottore in Teologia e demonologo, ha conseguito un Master in Criminologia Clinica e Psicopatologia forense presso il Consorzio Interuniversitario for.com. di Roma. È autore di varie pubblicazioni relative al satanismo e alle sette religiose.
Sette sataniche di Vincenzo M. Mastronardi — Ruben De Luca — Moreno Fiori (Newton Compton Editore, 2006) ISBN: 88-541-0666-6 - pp. 448 — 19,90€


Fonte - Thriller Magazine, ottobre 2006

lunedì 7 aprile 2008

Gardini: "Scientology? Un incubo"


Maria Pia Gardini, di ricca famiglia ravennate, ha vissuto per anni a Bologna. Entrata in Scientology per aiutare la figlia tossicodipendente, ha scalato i massimi livelli dell'organizzazione, fino a diventare 'miglior auditrice del pianeta'. Esperienza che le è costata quasi 2 milioni di dollari, e che ha raccontato nel libro-denuncia I miei anni in Scientology, diventando la nemica numero uno della Chiesa di Hubbard.
di Alessia Di Fabio

Tutto ebbe inizio con una sauna purificatrice al Narconon (centro di disintossicazione legato a Scientology), poi cosa è successo?
Nei Narconon si studia sui testi di Hubbard e ci si sottopone al cosiddetto Purification Rundown, il programma di purificazione con cui ho fatto il mio ingresso a Scientology. Secondo Hubbard, infatti, le saune servono ad eliminare quelle sostanze tossiche, come farmaci e droghe, che si depositano nel tessuto adiposo e che influenzano in modo negativo la nostra mente riducendone le capacità. Da lì ho cominciato a leggere i libri e a frequentare corsi di livello sempre maggiore, fino a diventare auditor. Ho intervistato anche John Travolta, nel quartier generale di Clearwater.

Perché tanti anni e quasi due milioni di dollari versati nelle loro casse prima di decidere di abbandonare la “chiesa”?
Perché mettersi contro Scientology voleva dire tagliare ogni rapporto con mia figlia, ma ho cominciato subito a preparare le pratiche per uscire quando Federica è morta.

Se potesse tornare indietro?
Non rifarei nulla del mio percorso in Scientology, porterei mia figlia a San Patrignano e basta. Forse, ora, non saprei nemmeno cos'è Scientology.

Come definirebbe, oggi, questo movimento?
Un gruppo che segue quella che potrebbe, e dico potrebbe, essere una filosofia, ma di certo non una religione.

Dove sono le sedi principali in Italia?
Il centro più grande si trova a Milano, ma ce ne sono di importanti anche a Roma, Padova, Torino e Pordenone. Quello che si trova qui a Bologna, invece, è una Mission, cioè un piccolo gruppo dove si vendono libri di Hubbard e si fanno i corsi e i procedimenti di base. Anche la sede bolognese dipende da Milano.

Considerando gli alti costi dei corsi organizzati, Scientology rimane alla sola portata di una stretta elite composta da persone facoltose e dai divi di Hollywood, o può avvicinare anche persone normali?
Vi possono aderire anche persone normali che pagano i primi corsi e poi fanno debiti e, a volte, si vendono anche la casa per andare avanti. La spinta a comprare è fortissima, tra l'altro ho saputo che adesso organizzano anche corsi per corrispondenza, rivolti ai meno abbienti.

Oggi Lei collabora con l’Airs Toscana (Associazione per la ricerca e l’informazione sulle sette), quante richieste di aiuto riceve, in media, dai seguaci di Scientology?
Ci chiamano spessissimo, e non solo per Scientology, ma è chiaro che le segnalazioni di questo tipo passano tutte a me, e sono molte in tutta Italia. Negli ultimi anni ho aiutato tante persone. Adesso sto seguendo tre casi, ma non posso, né voglio, parlarne: hanno paura delle ritorsioni.

Fonte - La Stefani, numero 8 - lunedì 7 aprile 2008.

IL DIAVOLO


Charum, Humbaba, Nergal, Pazuzu, Apophis, Seth, Iblis, Shaytan, Ahriman, Bhuta, Prta, Pisana, Abadon, Beelzebub, Beliar, ecc…sono nomi diversi fra loro, appartenenti a culture e religioni diverse che però indicano un’unica entità : il diavolo.

La concezione visiva di un diavolo con le corna e unghie spartite, orrendo a guardarsi, proviene dalla mitologia pagana e non dalla Bibbia. Non è un insegnamento cristiano ma una credenza popolare; infatti per la religione il diavolo è un’entità spirituale, che non ha forma né consistenza. Il diavolo ed il male sono considerati sinonimi e come il male ha molte facce così il diavolo ha molti volti. Le caratteristiche fisiche del diavolo derivano dall’incontro di fonti diverse e soprattutto dall’unione delle varie figure che rappresentano il male nelle diverse religioni pagane. Già i graffiti nelle caverne mostrano l’umanità in conflitto con animali dotati di corna. L’aspetto del demone Puzuzu ( grandi ali, zampe ed artigli) particolarmente temuto nella Mesopotamia antica ha profondamente condizionato l’iconografia del diavolo. Alla molteplicità delle fattezze fisiche con le quali viene rappresentato si aggiunge anche la creatività degli artisti, che fin dal Medioevo ha sentito la necessità di rappresentare il diavolo; in principio per rispondere all’esigenza della Chiesa di illustrare il “vero” volto del male ai fedeli ( fedeli per la maggioranza analfabeti e più facilmente predisposti ad essere impressionati e colpiti da rappresentazioni visive). In seguito però quell’immagine è entrata a far parte dell’arte divenendo soprattutto un simbolo;e se nella letteratura e nella musica il diavolo è una creatura sibillina ed ambivalente ( si pensi alla figura letteraria di Faust, Dorian Gray cc..), nell’arte figurativa costituisce un soggetto più definito dal punto di vista simbolico poiché le sue rappresentazioni sono dominate dalla mostruosità e da tutti gli attributi che pongono in evidenza la sua malvagità ( si pensi ai Gargoiles di Notre-Dame). Inoltre nell’aspetto esteriore del diavolo si sommano anche tutte le paure ancestrali dell’uomo ( i peli quale simbolo di bestialità, le zanne simbolo del cannibalismo ecc..).

La cultura popolare ha usato spesso la figura demoniaca in racconti e favole con notevoli risvolti pedagogico-moralistici, che le leggende hanno assorbito sotto forma di segnali mitici ad uso propriamente educativo. La rappresentazione figurativa del diavolo è il misto delle paure ataviche che hanno sempre attanagliato l’uomo.

Dopo l’Editto di Costantino del 313 d.C. ed il concilio di Nicea del 325, il diavolo venne volutamente identificato con le fattezze del satiro Pan che già come figura mitologica aveva valenza negativa poiché rappresentava gli aspetti temibili della natura. Si cercava infatti di eliminare i riti pagani più comuni e le credenze pastorali molto diffuse sulla pastorizia e sui raccolti. Così il pentacolo, simbolo di Venere, pianeta indicato dalla natura pagana come l’astro di maggiore influenza per la fertilità della donna e delle messi venne demonizzato divenendo il simbolo del male. L’iconografia demoniaca, mantenne le sembianze del satiro per molti anni aggiungendo man mano che passava il tempo particolari come le ali, varie corna, artigli ecc.. Le zampe con zoccolo spaccato furono sostituite da quelle di “uccello” quando sulle Alpi francesi furono trovate impronte fossili impresse sulla roccia che si inerpicavano in barba alle leggi naturali perpendicolarmente sulle asperità delle montagne. Oggi sappiamo che le impronte erano di piccoli dinosauri saurisci del periodo giurassico ( circa 200 milioni di anni fa). Nella tradizione popolare alcuni luoghi caratterizzati da aspetti aspri o particolarmente inquietanti ( grotte profonde, rupi o montagne ardue da scalare) vengono messi in relazione con il diavolo.

Fonte - Mito e Leggende


Diavoli e magistrati


Il demonio torna di scena in due interviste - un magistrato e un docente di psicopatologia - in un giornale "online".

In genere di diavolo parlano preti e appassionati di demonologia. Quando ne accennano il papa o i vescovi, fa notizia. E' singolare che di questo personaggio tratti un magistrato di spicco. Bruno Volpe, del giornale online “Petrus” ha intervistato Tiziano Masini, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Varese che ha rappresentato l’accusa nel processo alle cosiddette ‘Bestie di Satana’, ritenute responsabili di diversi omicidi (fra cui quelli di Chiara Marino e Fabio Tollis, i primi ad essere scoperti), induzioni al suicidio e altri delitti che hanno colpito l’opinione pubblica italiana. La tesi accusatoria è stata accolta dal Collegio Giudicante che ha comminato pene severissime. Riportiamo una parte dell'intervista:
Dottor Masini, che idea si è fatta del satanismo vivendo in prima persona questo processo? “Intanto che si tratta, senza ombra di dubbio, di un fenomeno preoccupante e in espansione, molto più di quello che sembri realmente. Una delle cause scatenanti, da quanto ho potuto constatare, è la disgregazione delle famiglie. La maggior parte dei giovani processati, infatti, proveniva da nuclei familiari multiproblematici a causa di separazioni e divorzi. Di conseguenza, penso che la famiglia possa giocare un ruolo importante al fine di prevenire anche questo triste fenomeno. Un’altra causa del satanismo - data per scontata l’adorazione del Male - è il cosiddetto contesto amicale, cioè le cattive compagnie. Anche in questo caso entra in gioco la famiglia: i genitori dovrebbero controllare di più e meglio le frequentazioni dei figli”.
Lei accennava all’adorazione del Male da parte dei seguaci di Satana, comprese le ‘Bestie’ di Varese.
“Esatto. Tutti gli imputati, dico tutti, mostravano inimicizia e disprezzo verso il cristianesimo, e dicevano di parlare il linguaggio dell’antiCristo”.
Il codice penale non consente, come è noto, che imputati come le ‘Bestie di Satana’ vengano sottoposti ad esorcismi. Ma ha avuto modo di constatare in loro dei segni di possessione diabolica? “Posso dire che nell’ambito delle indagini è emerso che parlassero lingue strane, emettessero suoni gutturali indecifrabili e di stampo rauco, invocassero e nominassero continuamente tutti i demoni. Inoltre bestemmiavano contro Cristo e la religione cattolica e affermavano di soffrire alla vista di immagini e oggetti sacri e di gemere soprattutto quando vedevano un pentagono di vetro”.
Nel processo si è parlato anche di magia nera.
“Sarò più preciso: gli imputati si riunivano per celebrare messe nere ed invocare le forze dell’inferno. Anche questo meccanismo li ha portati, con la forza del branco, a commettere i reati contestati”. Ritiene che il fenomeno del satanismo sia presente in che misura oggi in Italia? “Altissima; ciò che si vede è solo la punta dell’iceberg: molti casi sono ancora sconosciuti e quindi impuniti. Ma penso sia il frutto di questi tempi in cui sono in voga oroscopi, letture esoteriche, maghi e cartomanti. Sarebbe certamente più saggio diffidare e stare alla larga dall’occultismo”.
Bruno Volpe ha poi intervistato il professor Francesco Bruno, criminologo e docente di psicopatologia forense all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, che si definisce cattolico non praticante. E’ un volto noto al grande pubblico, perché spesso ospite di “Porta a Porta”.
Professor Bruno, iniziamo con il satanismo e le sue relazioni con la criminalità. Lei, da medico, crede alle possessioni diaboliche?
"Il vero problema, e lo scriva pure, consiste nel voler sempre spiegare scientificamente anche quello che non lo è. Io non sono un teologo, ma qualche volta mi imbatto in persone affette da fenomeni che non saprei come incasellare e che non hanno una logica secondo la psichiatria moderna. Ecco, se vuole la mia opinione, il male esiste, poi se abbia le corma o il forchettone non lo so, ma è indubbiamente subdolo ed ammiccante".
Come giudica il fenomeno del satanismo in Italia e nel mondo?
"Allarmante, ed è molto ma molto più diffuso di quanto si creda. Ciò che si legge sui giornali e si vede in Tv è solo la punta dell'iceberg, la fetta di un retroterra sempre più ampio. Credo che la causa a livello sociale sia la disgregazione della famiglia, l'edonismo sfrenato, il pensare che tutto sia lecito, l'aver perduto il senso del peccato. Sembra che il confine tra il bene e il male si sia attenuato o addirittura sfumato. A tal proposito, penso che Benedetto XVI, nel suo Magistero, stia giustamente evidenziando la necessità di ripensare e rivalutare l'idea del peccato, a cui - ci ammonisce continuamente - bisogna saper dire di no".

Fonte - La Stampa, di Marco Tosatti, 11 Marzo 2008.

giovedì 3 aprile 2008

L’ossessione del Führer per l’occulto


Se Winston Churchill, per delineare strategie, si affidava a un astrologo di fiducia, dall’altra parte della barricata, Adolf Hitler non era da meno, visto che si rivolgeva a un mago. La storia di Erik Jan Hanussen, ebreo di origini morave convertitosi al protestantesimo, è narrata da Mel Gordon in Il mago di Hitler (Mondadori, 2004). Hanussen ebbe grande successo nella Berlino del primo dopoguerra, esibendosi nei cabaret e suscitando l’interesse di personalità della cultura, da Sigmund Freud a Thomas Mann, dello spettacolo e, soprattutto, di Adolf Hitler, che era stato suo compagno d’armi durante la Prima guerra mondiale. Grazie alle sue rinomate predizioni, Hanussen divenne ricco e potente, ma anche molto scomodo. E quando, il giorno prima dell’incendio del Reichstag, nell’aprile 1933, ebbe la visione di «un grande edificio consumato dal fuoco», venne rapidamente fatto sparire. I punti di contatto fra nazismo e mondo della magia sono stati approfonditi, oltre che dall’ormai classico Il nazismo magico di Giorgio Galli, anche da La magia e la svastica. Occultismo, New Age e nazionalsocialismo, di René Freund (Lindau, 2006). Il testo è composto da tre sezioni. La prima ricostruisce il panorama di occultisti, spiritisti e satanisti le cui suggestioni hanno rappresentato un punto di riferimento per alcuni teorici del nazionalsocialismo. La seconda analizza il modo in cui tali dottrine furono utilizzate dai nazisti. La terza riflette sulla sostanza di certi contenuti esoterici, che continuano a esercitare un forte ascendente su molte persone.

Fonte - Il Giornale, 5 Marzo 2008

NEW AGE: Apocalisse il 21 Dicembre 2012


IL CASO. Si diffonde la nuova strampalata moda New Age millenarista: con libri, film e siti internet proclama che la fine del mondo è vicina

Il profeta di questa ennesima profezia si chiama Gregg Braden.
Un diffuso fenomeno culturale, basato sul calendario dei Maya
MARIO A. IANNACCONE - Avvenire 2 Aprile 2008.-

2012, incubo apocalisse

L’ apocalisse il 21 dicembre del 2012? Ci credono mi­lioni di persone, per lo più legate al variegato universo del New Age. Uno dei più seguiti pro­feti di questo nuovo millenarismo è Gregg Braden. Barba brizzolata, capelli un po’ indisciplinati come si conviene ad un profeta, devotis­simo a Madre Terra (rigorosamen­te con le maiuscole), scrive libri e tiene affollate conferenze in giro per il mondo che iniziano con un’ammonizione severa: «negli ul­timi duemila anni abbiamo smes­so di vivere in simbiosi con Madre Terra». È stato un errore gravissi­mo, perché le lontre sono dimi­nuite, e noi umani siamo sempre di più e sempre più egoisti. Ma ora tutto ciò «sta per finire» perché «stiamo per entrare nella nuova Età della Luce». Dunque secondo Braden le cose stanno per miglio­rare? Sì e no. Non senza contrac­colpi, comunque, perché prima della rivelazione apocalittica e della beatitudine dovremo passa­re attraverso una grande tribola­zione. Quando entra nei dettagli Braden sorride: sì, certo, le sue profezie sono allarmanti, ma l’an­goscia va scacciata perché il mes­saggio, in fin dei conti, è positivo.
Sarà. E tuttavia è difficile mante­nere la calma quando si scorre la lista di mirabilia che ci attendono fra quattro anni: il moto di rota­zione della terra s’invertirà, il sole si fermerà in cielo per un’intera giornata e poi sorgerà ad ovest, i poli magnetici subiranno un bru­sco slittamento, ci saranno eru­zioni e terremoti, ci sfioreranno nubi galattiche, pianeti e asteroidi con nomi di deità egizie (Niburu, Aphopis). Insomma ci sarà poco da stare allegri. Per fortuna, dopo la notizia cattiva c’è quella buona (ecco spiegato il sorriso di Braden e d’altri profeti del 2012): dopo lo spavento, quelli fra noi che esiste­ranno ancora saranno sottoposti ad una Grande Pulizia (con le maiuscole) prodotta dal cambia­mento della frequenza vibratoria di tutta la materia. La nostra car­ne, addizionata di un supplemen­to di Dna, produrrà un «corpo di luce» che ci farà diventare molto spirituali, pressoché disincarnati, altruisti, ecologisti, tendenzial­mente matriarcali e inoltre poco interessati alle differenze fra i sessi (che l’Unione Europea ci stia pre­parando con la sua gender philo­sophy?).
Il lettore può chiedersi a questo punto chi sia questo Gregg Braden e donde derivi queste conoscenze: Braden è un geologo, figlio di quel William Braden che insegnava a trovare Dio con l’Lsd negli anni Sessanta. I segni dei tempi (riscal­damento globale in primis, rivolta della natura, impazzimento dei delfini) a lui paiono molto elo­quenti. Ma la rivelazione princi­pale gli è arrivata meditando sugli insegnamenti della civiltà Maya, e in particolare dal suo calendario che s’interromperebbe, misterio­samente, proprio nel fatidico sol­stizio d’inverno del 2012. Il condi­zionale però è d’obbligo perché gli archeologi avvertono che l’inter­ruzione è dovuta alla sparizione della civiltà Maya e della sua casta sacerdotale, che ha impedito l’ag­giornamento del calendario.
Le teorie, le ansie, le predizioni sul 2012 stanno producendo una co­spicua massa di libri e un’attività frenetica sul web. Un centinaio di volumi sono stati pubblicati in lingua inglese soltanto negli ulti­mi tre/quattro anni, e qualcuno i­nizia a filtrare, tradotto, anche da noi. Prepariamoci all’alluvione. E­sistono differenti predizioni sull’a­pocalisse del 2012: alcune s’ispira­no ai cicli indù, agli Inca, all’Anti­co Testamento, all’immancabile Nostradamus, alla Teosofia e per­sino alle apparizioni di Fatima; al­tre ancora ai culti dei dischi volan­ti oppure ad ipotesi scientifiche più o meno eretiche. Per qualcuno arriveranno gli extraterrestri (già ci stanno parlando con i cerchi del grano, no?), il Maitreya o Buddha dei tempi ultimi, un «Cristo» che poco ricorda il Signore atteso di nuovo dai cristiani. Comunque sia, le ansie e le speranze di tutti sono concentrate sull’anno 2012, data di un nuovo millenarismo nel quale il Cristianesimo e i suoi Novissimi sono generalmente as­senti o interpretati in modo tanto eterodosso da risultare irricono­scibili. L’appuntamento con l’apo­calisse del 2012 si propone, in­somma, come un laicissimo giu­dizio universale, dove la separa­zione del loglio dal grano non sarà opera di Gesù al secondo ritorno, ma dalla capacità del «peccatore» di adeguarsi o meno alla giusta «frequenza vibratoria» dell’uni­verso. Un giudizio impersonale, dunque, governato, al limite, da intelligenze aliene, quelle che ci hanno collocato sulla terra e che ora ci soccorrono. Sebbene alcune tragedie passate, come i suicidi di massa della setta di Heavens’Gate (1997) o quella del Tempio Solare (1994-1995), non siano estranee al tema (basti pensare che nell’eso­terismo neotemplare già cin­quant’anni fa si citava il 2012 co­me data cruciale), l’attesa della data fatidica non sembra destina­ta a tramutarsi in un’angoscioso panico, anche se non è affatto e­scluso che in gruppi minori, carat­terizzati da dottrine di separatez­za e guidati da personalità forti, si possano riprodurre eventi dram­matici come già nel passato.
Quando la data arriverà e passerà, ci verrà detto probabilmente che l’umanità non era pronta o che la «Grande Invocazione» (la preghie­ra- invocazione che risuona di più nel mondo New Age) ci ha rispar­miato tribolazioni e seccature. In­tanto, dopo che Mel Gibson nel suo Apocalypto aveva alluso al ve­ro legame fra la nostra apocalisse e quella dei Maya (la corruzione morale che porta al sacrificio u­mano più o meno mascherato), Michael Bay, il tycoon più fracas­sone di Hollywood, ha già messo il cappello sopra il tema (e non è il solo) annunciando l’avvio della produzione di un kolossal che s’intitolerà, guarda un po’, 2012 la guerra delle anime.

Fonte - GRIS Roma.org, 2 Aprile 2008

lunedì 31 marzo 2008

E' reato l'esercizio abusivo della professione medica di omeopata


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE, SENTENZA 6 SETTEMBRE 2007, N. 34200


Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza 28 settembre 2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione
3 luglio 2002 del Tribunale di Modena che aveva condannato M.M. per il reato di cui all'art.
348 c.p., per avere esercitato, attraverso visite mediche, diagnosi e terapie, l'attività di
medico senza aver conseguito alcuna abilitazione all'esercizio della professione medica,
assolveva il M. dal detto reato perchè il fatto non sussiste.

Rilevava, più in particolare, la Corte che per il periodo corrente tra il gennaio ...omissis... e
l'ottobre ...omissis... tutti i testimoni avevano riferito che il M. non aveva compiuto atti
riconducibili all'esercizio della professione medica.
Relativamente al periodo dal 1993 al 16 gennaio 1998 (data della perquisizione presso lo
studio):
a) coloro cheavevano contattato il M. per assoggettarsi a cure omeopatiche erano
consapevoli che l'imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina;
b) la sottoposizione alle cure omeopatiche era avvenuta per libera scelta ed, in alcuni casi,
con il contemporaneo ricorso alla medicina tradizionale;
c) non sussisteva la prova certa che l'imputato avesse effettuato diagnosi o eseguito visite;
con tutta probabilità, le annotazioni di patologie erano relative a diagnosi riferite dai clienti;
d) le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano prodotti omeopatici di origine naturale innocui
ed inidonei ad interagire con altri farmaci;
e) l'imputato si era limitato a consigliare l'uso esclusivo dei prodotti omeopatici; in un solo
caso aveva sconsigliato l'uso della tachipirina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna
denunciando violazione dell'art. 348 c.p..
Osserva, più in particolare:
a) l'irrilevanza della libera scelta dei pazienti, considerato il bene protetto dall'art. 348 c.p.;
b) l'esclusivo rilIevo del mancato conseguimento di titoli abilitativi, a prescindere dalla
capacità del M. di effettuare le cure e dall'esito di esse;
c) l'irrilevanza della innocuità dei prodotti prescritti;
d) il rilievo della prescrizione (anche verbale) o della diretta somministrazione di sostanze
specificamente indirizzate all'eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, comunque
qualificabile come atto di esclusiva competenza del medico, a prescindere dal fatto che la
prescrizione venisse formalizzata in una ricetta;
e) la circostanza che solo il medico può effettuare prescrizioni anche di "medicina
alternativa". il ricorso è fondato.
2. L'impugnazione del Procuratore Generale si riferisce all'esercizio abusivo della professione
medica da parte del M. per il periodo compreso tra il 1993 ed il 16 gennaio 1998, data della
perquisizione a seguito della denuncia del G. perchè - almeno a quel che risulta dal ricorso -
sembrerebbe pacifico, alla stregua di quanto esposto dall'ufficio ricorrente, che per il periodo
successivo, l'attività dell'imputato non si estrinsecò in veri e propri atti di esercizio della
professione medica.
Il difensore dell'imputato, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha richiesto
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perchè con esso si richiederebbe una
pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, nonostante questa non sia ancora
maturata. Una tesi da disattendere subito giacchè risulta evidente dalla sentenza impugnata
che la perquisizione nello studio del M. ha determinato la cessazione della permanenza,
istaurandosi successivamente un'ulteriore attività peraltro ritenuta irrilevante ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p..
Più precisamente, il sezionamento, così operato, dei due periodi di attività, l'uno
antecedente, l'altro susseguente alla perquisizione, ha consentito una pronuncia del tutto
liberatoria da parte della Corte di appello. La devoluzione, poi, di un solo frammento (quello iniziale) dell'attività abusiva, in forza dell'arco temporale oggetto dell'impugnazione del
Pubblico ministero, potrebbe, al più, comportare - se il ricorso venisse accolto - il permanere
della pronuncia di proscioglimento nel merito per la seconda fase (non ancora estinta)
ovvero, se la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata nei termini indicati dal Pubblico
ministero, che l'annullamento dovrà disporsi senza rinvio per il periodo considerato per
essere il reato estinto per prescrizione.
3. Ciò posto, sulla base della sentenza qui denunciata risulta evidente l'insussistenza delle
condizioni per il proscioglimento in merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, per il periodo di
tempo contestato, proprio nei termini indicati nell'atto di impugnazione del Pubblico
ministero, potendosi richiamare integralmente il contenuto di tali doglianze.
4. Come è noto, l'omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in
minime dosi di sostanze che, se somministrate ad alte dosi ad una persona sana
provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere. Una tale
metodologia, alla cui basa è la cd. "legge della similitudine", secondo cui un determinato
disturbo può essere curato col suo simile comporta la regola che la malattia si può curare (o
prevenire) con ciò che può provocarla. Si tratta, dunque, di un metodo alternativo alla
cd."allopatia", un sistema di cura che sfrutta l'azione dei principi contrari a quelli che hanno
provocato la malattia.
Va avvertito però che non vale ad escludere l'omeopatia dalle professioni mediche la
circostanza per la quale questa attività non sia oggetto di disciplina universitaria o di
successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato,
esplicandosi comunque la detta metodologia in un campo - la cura delle malattie -
corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale.
Lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina
tradizionale, poichè, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è
finalizzate alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo.
Se a ciò si aggiunge l'intrinseca eccentricità dell'omeopatia rispetto al sapere medico
tradizionale, pare evidente, a fortiori, che l'esercizio di tale attività deve essere subordinato
al controllo, di natura pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell'iscrizione all'albo
professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in
medicina.
Come è stato perspicuamente rilevato, infatti, sarebbe paradossale imporre tali oneri a chi
intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non
esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi
alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica. Una conclusione - quella ora ricordata
- che risulta confermata anche considerando l'indubbia interferenza dell'attività
dell'omeopata con un bene giuridico primario come la salute, che viene tutelata attraverso
un imponente complesso di norme anche di rango costituzionale, attraverso la
predisposizione di strutture pubbliche ad hoc, con la previsione di specifici controlli sui
soggetti che esercitano privatamente l'attività medica.
Questa Corte ha avuto già modo di precisare che integra il reato di abusivo esercizio della
professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette
sanitarie per prodotti omeopatici perchè tali attività coincidono con un'attività sanitaria che
presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo;
rimarcando che, se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico
curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si è
ritenuto, perciò, realizzato il reato in questione quando l'attività non venga svolta da un
esercente la professione medica e si sostanti nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi
suggeriti e delle modalità della loro assunzione (Sez. 6^, 25 febbraio 1999, n. 2652).
Tanto più che numerosi prodotti utilizzati in omeopatia sono oggi iscritti nella farmacopea
ufficiale italiana, atteso che risultano comunemente utilizzati dalla stessa medicina
allopatica.
Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario e poi nazionale, sono state emanate norme
che prevedono la registrazione dei farmaci omeopatici presso il Ministero della Salute,
mentre rigorose direttive stabiliscono i dettami ed i confini per la produzione e il commercio
di tali prodotti nel territorio nazionale.
Il tutto in un quadro interpretativo che - come si vedrà più analiticamente fra poco - ha
annoverato tra le attività di esclusiva competenza dei medici la chiropratica, i agopuntura, i
massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Ha escluso, invece,
dall'attività medica la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto,
l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativa mediante apparecchiatura elettronica, la
depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio
diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la
consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con
indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi (cfr. anche Sez. 6^, 30
luglio 2001, n. 29961).
6. La sentenza impugnata ha impropriamente chiamato in causa l'ordinanza costituzionale n.
149 del 1988, quale statuizione legittimante l'esercizio dell'attività in esame da parte di
soggetti non abilitati ad esercitare la professione medica, così equivocando
macroscopicamente circa l'effettiva statuizione contenuta in tale pronuncia (cfr., amplius,
Sez. 6^, 10 ottobre 2003, Bennati).
Nell'occasione la Corte era stata investita, in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost., della
questione di legittimità dell'art. 348 c.p., sollevata dal giudice a quo nel corso di un processo
a carico di tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di
"chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, sotto il profilo
che la norma denunciata manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da un lato,
gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra
Repubblica e, dall'altro lato, non esiste nel nostro Stato nè un corso di laurea in chiropratica
nè, conseguentemente, l'omologa abilitazione professionale, per cui non potrebbe applicarsi
la norma penale senza violare l'art. 25 Cost. (l'art. 10 Cost. risultava indicato nel solo
dispositivo dell'ordinanza di rimessione).
La Corte, dopo aver osservato che la fattispecie denunciata punisce soltanto chiunque
eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato e che, dunque, l'abuso punito dall'art. 348 c.p. consiste proprio nell'esercizio di una
professione, per la quale lo Stato richieda una speciale abilitazione, da parte di chi non
l'abbia conseguita, ritenne la questione manifestamente inammissibile perchè irrilevante; lo
stesso giudice rimettente aveva, infatti, riconosciuto che lo Stato italiano non richiede alcuna
abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229
c.c. affida, appunto, alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali e
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Stante, dunque, il "disinteresse" della legge
ordinaria, la Corte ne ha inferito che "non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa
essere inquadrata nello schema delle professioni, giacchè, fino a quando lo Stato non riterrà
di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta
evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35 Cost., comma 1, in tutte le sue
forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.", con la conseguenza
che "l'art. 348 c.p. risulta assolutamente inapplicabile perchè il fatto non è preveduto dalla
legge come reato".
Da ciò pare chiaramente emergere - contrariamente da quanto argomentato dalla sentenza
impugnata - che il ricordato "disinteresse" dell'ordinamento italiano per la professione di
"chiropratico" - al pari di quella di "omeopata" - vale se e semprechè l'attività
concretamente esercitata non implichi il compimento di "operazioni" che solo chi è abilitato
all'esercizio della professione medica può lecitamente eseguire.
8. Questa Corte è, del resto, costante nella linea interpretativa in base alla quale l'art. 348
c.p. è norma penale in bianco - una proposizione, peraltro, in parte da rimeditare alla
stregua della sentenza costituzionale n. 199 del 1993, senza che, peraltro ciò possa
comportare decisivi riverberi sui tracciati ermeneutici inesame - che presuppone l'esistenza
di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali
prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico
albo, in tal modo configurando le cosiddette "professioni protette"; così da trame la
conseguenza che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la
prescrizione di regole generali o astratte. La norma in esame tutela, quindi, non certo
interessi di tipo "corporativo", ma l'interesse della collettività al regolare svolgimento delle
professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e la iscrizione nell'albo; con la
conseguenza che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio, deve consistere nel
compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo alla attività professionale (Sez. 6^,
29 novembre 1983, Rosellini). Tanto da far emergere come non sia il nomen della
professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva
del medico ma le concrete operazioni eseguite, a meno che l'attività (ci si riferisce a modelli
di confine con l'esercizio della professione medica) sia di per sè qualificabile come esercizio
di attività esclusiva del medico e pure se, quando la professione è regolamentata dalla
legge, il superamento dei limiti da essa tracciati comporta esercizio abusivo della professione
medica. In un quadro in cui fa da decisivo punto di riferimento il principio espresso dall'art.
32 Cost. in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività", attraverso una verifica della norma ordinaria
(anche incriminitrace) in chiave costituzionale, secondo una linea ermeneutica, del reato
ormai consolidata nella giurisprudenza del giudice della legittimità delle leggi (cfr., ex
plurimis, la sentenza costituzionale n. 184 del 1986. 9. Più specificamente, in relazione alla
prima tipologia in cui si manifesta la fattispecie di cui all'art. 348 c.p., e sempre con
riferimento all'attività esclusiva del medico, questa Corte ha affermato perciò che l'attività
professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della
regolamentazione della professione di ottico non implica necessariamente esercizio della
professione medica; demandando al giudice del merito il compito di verificare se le pratiche
professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e
ad una semplice attività di ginnastica oculare - nel qual caso dovrebbero considerarsi solo
ausiliari e funzionali all'espletamento della professione medica e non integranti il reato -
oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e
valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'atto medico (Sez. 6^, 3 aprile 1995,
Schirone). Sulla stessa linea si è affermato, in relazione alla professione medica che si
estrinseca nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura,
nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, che commette
il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e
consigli, ed appresti le cure al malato; precisandosi che da tale condotta non è esclusa la
psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai
mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti
nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato
all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c.p.: nella fattispecie, i giudici di merito
avevano ritenuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica a
carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra l'altro,
a sedute psicoanalitiche (Sez. 2^, 9 febbraio 1995, Avanzini).
Più di recente, ribadendo una giurisprudenza ultraventennale (Sez. 6^, 6 aprile 1982, De
Carolis), si è ritenuto che l'agopuntura, in quanto terapia invasiva che, oltre all'effetto tipico
ipnotico ed anestetico che essa sul paziente, e esposta a tutti i rischi collegati ad un
intervento di tale natura, quali quelli di lesioni gravi causate da invasioni in parti non
appropriate del corpo umano, senza contare il rischio di infezioni per l'uso di "utensili" non
sterilizzati nel rispetto degli standards attualmente previsti e periodicamente verificati dai
servizi sanitari e costituisce esercizio della professione medica (Sez. 6^, 27 marzo 2003,
Carrabba). Ed è interessante notare come mentre, all'epoca in cui fu pronunciata la prima
decisione, l'agopuntura non costituiva materia oggetto di insegnamento nelle università
italiane, allorchè è stata pronunciata la seconda, la facoltà di medicina e chirurgia della
facoltà di Roma "La Sapienza" ha inserito "il bando di attivazione del master di 2^ livello in
agopuntura per l'anno 2003, il cui titolo di ammissione è il diploma di laurea in medicina e
chirurgia ovvero in odontoiatria. Così da far concludere circa l'esercizio della cd. "medicina
alternativa", in rapporto alla fattispecie di reato anche adesso contestata, che l'agopuntura
si esplica mediante atti propri della professione medica, oltre che per la scelta terapeutica
della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi
"clinici" (così Sez. 6^, 27 marzo 2003 Carrabba).
Tale decisione ha avuto, ancora, cura di ricordare come la giurisprudenza di questa Corte si
sia orientata nel senso che integra il reato di esercizio della professione medica "la condotta
di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici
perchè tali attività rientrano nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone, per il
legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che se i rimedi
omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi
alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette
devono essere redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si ritenne, perciò realizzato il reato
in questione quando l'attività non venga svolta da un esercente la professione medica e si
sostanzi in un'attività diagnostica e in quella prescrittiva dei rimedi suggeriti e delle modalità
della loro assunzione" (Sez. 6^, 25 febbraio 1999, Cattaneo).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, recepito la costruzione ermeneutica inaugurata
dalla sentenza costituzionale n. 1999 del 1993, che ha ravvisato nella previsione dell'art.
348 c.p. una fattispecie caratterizzata da autonomia precettiva che la rende autosufficiente
rispetto alla disciplina dei contenuti e dei limiti imposti dai titoli abilitativi. Così superando H
linea interpretativa che ravvisa nella norma adesso ricordata una norma "penale in bianco".
Designando il provvedimento abilitativo non come elemento strutturale della fattispecie
incriminatrice, ma come presupposto che "in negativo condiziona la capacità giuridica del
soggetto in ordine all'oggetto di quella specifica professione, qualificandone la condotta
come abusiva e, per ciò stesso, illecita". Con decisivi riverberi quanto alle professioni cd. di
"confine" con l'attività medica, perchè ciò che designa l'opera dell'interprete è la necessità di
pervenire ad una corretta individuazione della condotta, in modo di verificare se essa abbia il
contenuto di atti tipici della professione medica che, a norma del D.P.R. 5 aprile 1950, n.
221, può essere esercitata da coloro che, oltre ad avere conseguito la laurea e superato i
prescritti esami di abilitazione, risultino iscritti negli appositi albi (così, ancora Sez. 6^, 27
marzo 2003, Carrabba; nonchè, Sez. 6^, 9 febbraio 1995, Avanzino Sez. 6^, 11 maggio
1990, Mancariello, nel senso che, in relazione alla professione medica che si estrinseca
nell'individuare e diagnosticate malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi
anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo di
tale professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli ed appresti cure al malato).
10. Sotto il secondo profilo, si è ritenuto che commette il reato di abusivo esercizio della
professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di
pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11,
è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest'ultimo, essendo
autorizzato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle
impronte.... fornite da medici-chirurghi.... con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire
(art. 11 dell'ora ricordato R.D.: nella specie la Corte ha osservato che correttamente la Corte
di merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto
aveva:
1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il
suo giudizio al riguardo;
2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino,
esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori;
3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere
un preventivo;
4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonchè, all'esito,
l'applicazione di un apparecchio (Sez. 6^, 9 novembre 1992, Cagalli; Sez. 1^, 12 febbraio
1997, De Luca).
Si è ritenuto, ancora, che commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o
paramedica) il biologo che sia pure preposto a un laboratorio di analisi, effettui un prelievo
di sangue venoso a fine di analisi; precisandosi che tale intervento, pur se appartenente alla
ordinaria amministrazione nella pratica medica, ove non eseguito da soggetti
professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, è idoneo a ledere
l'integrità fisica o addirittura a mettere a repentaglio la salute della persona su cui esso si
compie, ed è di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni
paramediche, come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche, per le
quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge; aggiungendosi che se è
vero che la L. 24 maggio 1967, n. 396, art. 3, comma 2, recante "Ordinamento della
professione di biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo attività ulteriori rispetto a quelle
tipicamente elencate nel comma 1 di detto articolo, tale disposizione prevede espressamente
anche che simili ulteriori attività siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o
regolamenti, e nessuna fonte normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad
effettuare prelievi di sangue finalizzati all'analisi (Sez. 6^, 6 dicembre 1996, Manzi).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta protrattasi fino al 16
gennaio 1998 perchè relativamente a tale periodo il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007.