lunedì 10 settembre 2007

Rapporto del Consiglio d'Europa in materia di sette del 13 Aprile 1999

RACCOMANDAZIONE 1178


Rapporto del Consiglio d'Europa in materia di sette

Relazione del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani

Rapporto a cura di Adrian Nastase, 13 Aprile 1999

  1. L'Assemblea ricorda la sua Raccomandazione 1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile una più significativa legislazione in materia di sette, sulla base del fatto che tale legislazione avrebbe potuto interferire con la libertà di coscienza e religione garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, così come rappresentare un danno per le religioni tradizionali.

  2. L'Assemblea riafferma il suo impegno verso la libertà di coscienza e religione. Riconosce il pluralismo religioso come naturale conseguenza della libertà di religione. Ritiene la neutralità dello Stato come pari protezione dinanzi alla legge a fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione e perciò richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze.

  3. Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava semplicemente che il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per informare ed educare i giovani e il pubblico in generale e richiedeva che lo status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi movimenti religiosi che si fossero registrati.

  4. Dal momento in cui si è adottata la Raccomandazione, si sono verificati diversi incidenti seri che hanno spinto l'Assemblea a studiare ancora una volta il fenomeno.

  5. L'Assemblea è giunta alla conclusione che la definizione di che cosa costituisca una setta e decidere se si tratti o meno di religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa preoccupazione riguardo a gruppi che vengono considerati sette, qualsiasi sia la descrizione di sé stessi che adottano: religiosa, esoterica o spirituale e questo deve essere tenuto in conto.

  6. D'altro canto ritiene essenziale assicurare che le attività di questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica o spirituale, siano in linea con i principi delle nostre società democratiche.

  7. È di primaria importanza avere informazioni attendibili su questi gruppi che non siano esclusivamente emanate né dalle sette stesse né da associazioni fondate per difendere le vittime delle sette e che esse circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da chi si ritiene abbia avuto la possibilità di essere ascoltato per l'obiettività di queste informazioni.

  8. L'Assemblea reitera la necessità di includere nel curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione, in special modo in quello degli adolescenti.

  9. L'Assemblea attribuisce grande importanza alla protezione dei più vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di gruppi religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie, stupro, abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di assistenza sociale esercitare una sorveglianza.

Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:

I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;

II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;

III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;

IV. garantire il fatto che le leggi sull'obbligo scolastico per i bambini siano applicate rigorosamente e che le autorità preposte intervengano in caso di non ottemperanza;

V. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale;

VI. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e risoluzione dei conflitti;

VII. assumere misure ferme contro qualsiasi azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.

Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:

I. ove necessario, fornisca azioni specifiche alla fondazione di centri di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca aiuto a quelle nazioni;

II. istituisca un Osservatorio Europeo su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di informazioni tra centri nazionali.

Nessun commento: